Art. 15
LEGGE 9 aprile 1962, n. 163
In vigore dal 15 mag 1962
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue 50.945.000 lire, si provvederà con lo stanziamento del capitolo n. 240 relativo al mantenimento degli istituti e scuole d'arte dello stato di previsione della spesa del Ministero per la pubblica istruzione per l'esercizio 1961-62, e con i corrispondenti stanziamenti degli esercizi successivi.
Alla spesa per il periodo dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1961 si provvederà con i fondi disponibili nei bilanci dei singoli istituti e scuole d'arte dotati di autonomia amministrativa e contabile.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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