Art. 11

LEGGE 9 aprile 1962, n. 163

In vigore dal 15 mag 1962
I segretari degli istituti e scuole d'arte, per i quali sono previsti dai rispettivi statuti posti di ruolo di gruppo C, possono essere inquadrati nel ruolo dei segretari economi di cui alla annessa tabella A, qualora siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione media di secondo grado ed abbiano sostenuto con esito favorevole un esame colloquio vertente sulla applicazione delle leggi e dei regolamenti concernenti l'istruzione artistica e sulle norme della contabilità generale dello Stato, con particolare riguardo alle norme di contabilità degli istituti e scuole d'arte. Possono essere altresì inquadrati i segretari di cui al precedente comma che abbiano 10 anni di lodevole ed effettivo servizio di ruolo, di cui almeno due con la qualifica di segretario, e che abbiano superato il suddetto esame colloquio. L'inquadramento è disposto con l'assegnazione alla qualifica spettante in base all'anzianità di servizio, maturata nel ruolo di provenienza. Ai segretari che non conseguono l'inquadramento nel ruolo dei segretari economi a norma del presente articolo, è attribuita, secondo l'anzianità maturata, la carriera di cui all'annessa tabella D del ruolo ad esaurimento dei segretari. Nello stesso ruolo ad esaurimento potrà essere inquadrato, previo esito favorevole dell'esame-colloquio previsto nel primo comma del presente articolo, il personale di segreteria con almeno dieci anni di servizio di ruolo e che svolga ininterrottamente e lodevolmente le mansioni di segretario economo o di segretario da almeno 5 anni. Coloro che hanno conseguito il titolo di idoneità in un pubblico concorso per i posti di segretario economo di istituti e scuole d'arte, dopo il 1954, ed abbiano svolto lodevolmente da almeno cinque anni le mansioni di segretario economo e siano in possesso di diploma di scuola media di 2° grado, possono essere inquadrati nel ruolo delle carriere di concetto di cui alla annessa tabella A, previo esito favorevole dell'esame colloquio previsto dal primo comma del presente articolo. Il servizio prestato in qualità di incaricato è valutato in ragione di due terzi, ai fini del trattamento economico e della progressione di carriera.
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