Art. 6

LEGGE 2 febbraio 1962, n. 37

In vigore dal 6 mar 1962
Il beneficio previsto dall' della legge 14 dicembre 1951, n. 1152, è esteso ai combattenti o assimilati della guerra 1915-18 e 1935-36 che non abbiano ottenuto benefici di carriera per la loro qualità di ex combattente.
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