Art. 9
LEGGE 2 febbraio 1962, n. 37
In vigore dal 6 mar 1962
Gli effetti economici dei provvedimenti di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1 luglio 1962.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 febbraio 1962
GRONCHI
FANFANI - SPATARO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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