Art. 7
LEGGE 2 febbraio 1962, n. 37
In vigore dal 6 mar 1962
A parziale modifica del primo comma dell' della legge 3 aprile 1958, n. 171, e fino a quando non saranno esaurite, per effetto della sistemazione degli aventi titolo, le graduatorie di merito nei concorsi alle qualifiche di guardasala e di conduttore banditi con i decreti ministeriali n. 2234 del 3 dicembre 1952, n. 1828 del 20 novembre 1956, la percentuale di posti da riservare agli ex combattenti prevista dal predetto , è temporaneamente ridotta al 25 per cento dei posti che si rendono vacanti nelle piante organiche delle due qualifiche suddette.
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