Art. 3
LEGGE 2 febbraio 1962, n. 37
In vigore dal 6 mar 1962
A favore dei ferrovieri ex combattenti della guerra 1910-45 ed assimilati che abbiano conseguito con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1954 una promozione di qualifica senza aver beneficiato o beneficiando solo in parte dell'aumento di anzianità previsto dall' della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e che, anteriormente al 27 maggio 1958, abbiano conseguito una seconda promozione, la retrodatazione di avanzamento di cui all' della legge 3 aprile 1958, n. 471, opererà, ai soli effetti giuridici, sulla seconda promozione.
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