Art. 9 · LEGGE 2 febbraio 1962, n. 37

Art. 9

LEGGE 2 febbraio 1962, n. 37

In vigore dal 6 mar 1962
Gli effetti economici dei provvedimenti di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1 luglio 1962. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 febbraio 1962 GRONCHI FANFANI - SPATARO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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