Art. 6
LEGGE 2 febbraio 1962, n. 37
In vigore dal 6 mar 1962
Il beneficio previsto dall' della legge 14 dicembre 1951, n. 1152, è esteso ai combattenti o assimilati della guerra 1915-18 e 1935-36 che non abbiano ottenuto benefici di carriera per la loro qualità di ex combattente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-02-02;37#art-6