Art. 3
LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1501
In vigore dal 15 feb 1962
Il contributo del quarantesimo dei canone di cui all'articolo 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non può essere inferiore a lire 10.000.
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