Art. 4

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1501

In vigore dal 18 ago 1998
Tutti i canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 5.000 per anno. Sono stabiliti in annue lire 2.500 i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti - senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi - di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse. (2) La misura del canone di cui al precedente comma è ridotta a un quindicesimo allorchè si riferisca ad elettrodotti destinati a trasportare energia di tensione non superiore ai 400 volt, è aumentata del 30 per cento per linee con tensione superiore ai 30 mila volt e inferiore ai 150.000 volt, è raddoppiata per le linee con tensione superiore ai 150.000 volt ed inferiore ai 250 mila volt ed è triplicata per le linee con tensione superiore ai 250 mila volt.
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