Art. 5
LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1501
In vigore dal 15 feb 1962
Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate, in modo da raggiungere, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, almeno la metà di un'annata del canone complessivamente dovuto alla data di emissione dei nuovo provvedimento di concessione.
La cauzione di cui al secondo comma dello stesso articolo 11 del testo unico sopra citato non può essere inferiore a lire 20.000.
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