Art. 1

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1501

In vigore dal 15 feb 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell' della legge 21 gennaio 1949, n. 8, è duplicato. Per le sole utilizzazioni agricole il canone rimane quello statuito dall' della legge 21 gennaio 1949, n. 8. I sovracanoni previsti all'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, modificato dall' della legge 18 ottobre 1942, n. 1426, e successivamente dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1377, non possono comunque superare la somma di lire 800 per kW nominale concesso. Gli aumenti stabiliti al primo comma del presente articolo non si applicano ai sovracanoni corrisposti a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959. È in facoltà dell'Amministrazione aumentare l'importo dei canoni e dei proventi demaniali di cui al secondo comma dell' della citata legge 21 gennaio 1949, n. 8, sino al doppio del limite consentito in base a tale comma. Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che siano dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti con il presente articolo.
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