Art. 3 · LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1501

Art. 3

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1501

In vigore dal 15 feb 1962
Il contributo del quarantesimo dei canone di cui all'articolo 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non può essere inferiore a lire 10.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-12-21;1501#art-3