Art. 8
LEGGE 16 dicembre 1961, n. 1307
In vigore dal 7 gen 1962
I ruoli organici di cui al quadro 1, tabella 6, ed al quadro 2, tabelle 2 e 3, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1950, n 750, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle A, B, C, annesse alla presente legge.
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