Art. 9
LEGGE 16 dicembre 1961, n. 1307
In vigore dal 7 gen 1962
Alla spesa, necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con il normale stanziamento previsto per il personale nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, serà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - GIARDINA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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