Art. 7

LEGGE 16 dicembre 1961, n. 1307

In vigore dal 7 gen 1962
Al personale di ruolo che ne faccia domanda è riconosciuto valido, ai soli effetti giuridici per la metà e per non più di due anni complessivi, il servizio prestato presso l'Amministrazione della sanità anteriormente ala data della nomina in ruolo.
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