Art. 5
LEGGE 16 dicembre 1961, n. 1307
In vigore dal 7 gen 1962
I dipendenti del Ministero della sanità in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge beneficeranno, una sola volta e fino al 31 dicembre 1964, per l'avanzamento in carriera, di una riduzione pari alla metà - e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi - dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere. - Nessuna riduzione si applica per le promozioni a direttore di divisione conferite a norma del punto 1) dell'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è tenuto uno scrutinio per merito comparativo per la promozione a direttore di divisione.
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