Art. 2
LEGGE 16 dicembre 1961, n. 1307
In vigore dal 7 gen 1962
I ruoli organici di cui alle tabelle I, II, III e IV, allegato C, istituiti con l' del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1955, n. 1304, sono soppressi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale appartenente a detti ruoli è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli amministrativi, conservando l'anzianità di carriera, e di qualifica acquisita nei ruoli di provenienza e prende posto secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta.
I ruoli organici amministrativi di cui al quadro 1 tabella 7, quadro 2 tabella 1, quadro 3 tabella 2, quadro 4 tabella 2, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono aumentati di tanti posti, quante sono le unità inquadrate in applicazione del presente articolo.
Storico versioni
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