Art. 2

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

In vigore dal 13 set 1977
Ordinamento dell'Amministrazione centrale L'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione è ordinata come segue: Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi; Direzione generale dell'istruzione elementare; Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado; Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale; Direzione generale dell'istruzione tecnica; Direzione generale dell'istruzione professionale; Direzione generale dell'istruzione universitaria; Direzione generale delle antichità e belle arti; Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura; Direzione generale dell'educazione popolare; Direzione generale per gli scambi culturali; Direzione generale per l'istruzione media non statale; Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola: Ispettorato per l'istruzione artistica; Ispettorato per l'assistenza scolastica; Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva; Ispettorato per le pensioni; Servizio per la scuola materna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-12-07;1264#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo