Art. 3

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

In vigore dal 27 dic 1961
Vice provveditori agli studi Il vice provveditore agli studi è il diretto collaboratore del provveditore agli studi che sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. Esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle leggi o dai regolamenti o, per delega, dal provveditore. Nelle Province con oltre 400.000 abitanti, il provveditore agli studi è coadiuvato da almeno due vice provveditori agli studi; il più anziano dei quali esercita le funzioni vicarie. Ai vice provveditori agli studi si applicano le norme previste per i direttori di sezione ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di ispettore centrale di seconda classe per la istruzione media, classica, scientifica e magistrale e di provveditore agli studi di seconda classe, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 276, lettera c), e dell'articolo 282, lettera b), n. 2, del testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per la promozione a provveditore agli studi, ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928, le disposizioni dello della legge stessa si applicano sulla dotazione organica complessiva delle qualifiche di vice provveditore e della metà dei posti di provveditore agli studi, in atto prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le frazioni di posto sono a tal fine computate per intero.
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