Art. 7
LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264
In vigore dal 27 dic 1961
Inquadramento nei ruoli unificati - Soppressione di ruoli transitori
I consiglieri di I, II e III classe, gli impiegati della carriera speciale di ragioneria e gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale ed a quelli dei Provveditorati agli studi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nei ruoli di cui alle allegate tabelle A, C, D, E ed F, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, secondo l'anzianità posseduta.
Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti dei ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che, alla entrata in vigore della presente legge, esercitano le mansioni di cui al primo comma dell' sono rispettivamente collocati, con le anzianità possedute, nelle corrispondenti qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto ovvero di dattilografo di prima o di seconda classe e di dattilografo aggiunto.
Sono soppressi i ruoli transitori aggiunti al ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di cui ai quadri 13/ d, 51/ c, 71/ c annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.
Gli impiegati appartenenti al ruolo transitorio dei ricercatori provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche compresi nel quadro 13/ d annesso al citato decreto sono collocati nel ruolo degli Ispettori centrali per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale. Gli altri impiegati di cui allo stesso quadro 13/ d ed ai quadri 51/ c e 71/ c nonchè quelli provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, numero 1496, presso l'Amministrazione centrale e presso i Provveditorati agli studi, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi. Gli impiegati di cui al presente comma conservano, a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.
In dipendenza di tale collocamento, i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna, qualifica di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei ruoli transitori e dei posti aggiunti di cui al precedente comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-12-07;1264#art-7