Art. 1

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

In vigore dal 27 dic 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Rinvio a tabelle - Divieto di comandi e di distacchi Le carriere, i ruoli e le relative dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti, delle Soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro sono stabiliti nelle tabelle allegate alla presente legge. È fatto divieto di disporre il comando e il distacco, anche solo di fatto, di personale direttivo, insegnante e non insegnante di scuole, e di istituti di ogni ordine e grado presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli di cui alle allegate tabelle tranne che nei casi previsti dalla legge. Il personale indicato nel precedente comma che alla entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando o di distacco deve essere restituito alle scuole e agli istituti di provenienza entro e non oltre i limiti di tempo di cui al primo comma del successivo .
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