Art. 2
LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264
In vigore dal 13 set 1977
Ordinamento dell'Amministrazione centrale
L'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione è ordinata come segue:
Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi;
Direzione generale dell'istruzione elementare;
Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado;
Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale;
Direzione generale dell'istruzione tecnica;
Direzione generale dell'istruzione professionale;
Direzione generale dell'istruzione universitaria;
Direzione generale delle antichità e belle arti;
Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;
Direzione generale dell'educazione popolare;
Direzione generale per gli scambi culturali;
Direzione generale per l'istruzione media non statale;
Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola:
Ispettorato per l'istruzione artistica;
Ispettorato per l'assistenza scolastica;
Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva;
Ispettorato per le pensioni;
Servizio per la scuola materna.
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