Art. 7
LEGGE 28 luglio 1961, n. 839
In vigore dal 15 set 1961
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a lire 7 miliardi, si farà fronte per l'esercizio 1961-62, con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - SCELBA - TAVIANI - ANDREOTTI - TRABUCCHI - GONELLA - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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