Art. 6
LEGGE 28 luglio 1961, n. 839
In vigore dal 15 set 1961
L'adeguamento di cui alla presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961.
Per quanto non diversamente disposto nella presente legge, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 222, nel decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1561, e nella legge 7 marzo 1968, n. 193.
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