Art. 3
LEGGE 28 luglio 1961, n. 839
In vigore dal 15 set 1961
L'indennità di alloggio è concessa nella intera, misura agli ufficiali, nonchè ai sottufficiali e militari ammogliati o vedovi con prole che siano stati autorizzati ad alloggiare in caserma occupando temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore a due mesi, un posto letto, e altresì al personale predetto che, per ragioni di servizio, sia obbligato ad alloggiare in caserma occupando un posto letto.
Qualora il detto personale sia aggregato e accasermato temporaneamente presso reparti aventi sede diversa, da quella del reparto di provenienza, l'indennità di alloggio è corrisposta nella misura prevista per la sede di appartenenza, ove più favorevole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-07-28;839#art-3