Art. 5

LEGGE 28 luglio 1961, n. 839

In vigore dal 15 set 1961
La concessione della indennità di alloggio è estesa agli ufficiali nonchè ai sottufficiali e militari di truppa ammogliati o vedovi con prole, appartenenti ad altre forze armate dello Stato e comandati in servizio presso i reparti o istituti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.
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