Art. 1

LEGGE 28 luglio 1961, n. 839

In vigore dal 15 set 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'indennità di alloggio per gli ufficiali subalterni, e per i sottufficiali e i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo dello guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato ammogliati o vedovi con prole, che non fruiscono di alloggio in caserma, è stabilita nelle seguenti misure mensili: 1. - Nelle sedi situate in Comuni con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti: a) tenenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.900 b) sottotenenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.700 c) sottufficiali, graduati e militari di truppa . . . . L. 11.200 2. - Nelle sedi situate in Comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti: a) tenenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.765 b) sottotenenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.600 c) sottufficiali, graduati e militari di truppa. . . . . L. 9.180 L'indennità di alloggio per i sottufficiali, graduati e militari di cui al precedente comma, che siano celibi o vedovi senza prole e che risiedano in località ove non esistono caserme e che siano, quindi, costretti ad alloggiare in abitazioni private, è stabilita nella misura mensile di lire 5.000. L'indennità di alloggio spettante ai sottufficiali, graduati e militari di cui al presente articolo è esente da ritenute per imposte dirette.
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