Art. 5
LEGGE 28 luglio 1961, n. 830
In vigore dal 14 set 1961
Soppressione del contributo per l'indennità di caropane e riassorbimento delle indennità di caropane già liquidate.
Il contributo posto a carico delle aziende, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni, è soppresso dal 1 gennaio 1961.
Dalla stessa data, è del pari soppresso il trattamento di caropane in favore dei titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.
Il trattamento di caropane, corrisposto ai titolari di pensione in corso di godimento con decorrenza successiva al 31 dicembre 1954, continua ad essere disciplinato dalle preesistenti disposizioni; la relativa indennità è, tuttavia, assorbibile fino a concorrenza, in occasione di futuri aumenti a qualsiasi titolo dovuti.
Le attività e le passività risultanti al 31 dicembre 1960 per la corresponsione del trattamento di caropane a favore dei titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione sono trasferite al Fondo di integrazione istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.
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