Art. 3
LEGGE 28 luglio 1961, n. 830
In vigore dal 14 set 1961
Estensione ai figli legittimati, naturali ed equiparati
della riversibilità di pensione
All' del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 sono aggiunti i seguenti commi:
"Per gli effetti previsti dal presente articolo si considerano i figli legittimi, legittimati e naturali nonchè gli equiparati ad essi secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato non hanno tuttavia diritto al trattamento di riversibilità quando risultino titolari di altro analogo trattamento, ovvero il matrimonio con il titolare della pensione sia stato contratto dopo la data di decorrenza della medesima.
Quando l'iscritto muoia senza lasciare superstiti aventi diritto a pensione ai sensi dell' e dell'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 e dell' del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, numero 402, la pensione spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni purchè:
1) siano conviventi ed a carico dell'iscritto al momento della di lui morte;
2) non abbiano altri figli che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della morte dell'iscritto. La misura della pensione è pari per ciascuno dei genitori al 15 per cento di quella che sarebbe spettata allo iscritto. Per i fini previsti dal presente articolo si intendono equiparati ai genitori gli adottandi, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-07-28;830#art-3