Art. 9

LEGGE 28 luglio 1961, n. 830

In vigore dal 14 set 1961
Tredicesima mensilità Nei casi in cui l'ammontare dei miglioramenti da apportarsi alla pensione, ai sensi dell' della presente legge, risulti uguale o superiore ad un dodicesimo della misura annua della pensione in godimento, questa ultima, nuovamente liquidata per tener conto degli anzidetti miglioramenti, sarà dovuta con la decorrenza prevista per i miglioramenti stessi, in 13 quote di cui una da corrispondersi in occasione delle festività natalizie. Qualora l'ammontare dei miglioramenti previsti nel precedente comma risulti inferiore a un dodicesimo dell'importo annuo della pensione in godimento, l'ammontare stesso sarà corrisposto in unica soluzione, in occasione delle festività natalizie. Per i titolari di pensione fruenti di assegno ad personam l'ammontare dei miglioramenti di cui al primo comma assorbe fino a concorrenza l'assegno ad personam e la eventuale eccedenza del miglioramento, se di ammontare inferiore al trattamento mensile complessivo in atto, sarà corrisposta in unica soluzione in occasione delle festività natalizie. Con le modalità di cui al primo comma saranno corrisposte anche le pensioni liquidate a far tempo dalla data di applicazione dei previsti miglioramenti. Restano ferme le modalità di corresponsione già vigenti, per le pensioni aventi decorrenza anteriore alla data di applicazione dell' della presente legge, ove queste non conseguano alcun miglioramento agli effetti dell'articolo citato.
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