Art. 10
LEGGE 28 luglio 1961, n. 830
In vigore dal 14 set 1961
Pensioni di anzianità
Gli iscritti che abbiano compiuto il 60° anno di età, se uomini, ed il 55°, se donne, hanno diritto alla pensione di anzianità, qualora possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo e siano stati esonerati dal servizio anche se su loro domanda.
I requisiti di cui al precedente comma sono richiesti per il conseguimento della pensione a decorrere dal 1 gennaio 1969.
Per il periodo antecedente a tale data, fermi restando gli altri requisiti, il requisito minimo di contribuzione è così ridotto:
fino al 1964 ............................................ 10/15 per il 1965 ............................................ 11/15 " " 1966 ............................................ 12/15 " " 1967 ............................................ 13/15 " " 1968 ............................................ 14/15
Sono abrogati gli del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.
Storico versioni
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