Art. 14
LEGGE 28 luglio 1961, n. 830
In vigore dal 14 set 1961
Decorrenza delle pensioni di invalidità e di anzianità
Le pensioni di invalidità e di anzianità a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'esonero dell'agente dal servizio.
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