Art. 2

LEGGE 28 luglio 1961, n. 830

In vigore dal 14 set 1961
Rivalutazione delle pensioni indirette e di riversibilità Le pensioni indirette e di riversibilità, in corso di godimento al 1 gennaio 1961, liquidate in favore di superstiti di agenti deceduti anteriormente al 1 dicembre 1954 e di pensionati con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1955, sono riliquidate, applicando alla pensione diretta, riliquidata ai sensi del precedente articolo le percentuali stabilite dall' del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.
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