Art. 33
LEGGE 28 luglio 1961, n. 830
In vigore dal 14 set 1961
Prestazioni agli iscritti che non abbiano sospeso il versamento dei contributi
Gli iscritti volontari al Fondo che non abbiano sospeso il versamento dei contributi conseguono la pensione con gli stessi requisiti e nella stessa misura stabiliti per gli agenti, iscritti obbligatoriamente, considerati, agli effetti del computo, anche i periodi di contribuzione volontaria effettuata a norma della presente legge.
Ove si tratti della pensione d'invalidità, saranno tenute anche presenti le disposizioni del successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-07-28;830#art-33