Art. 32

LEGGE 28 luglio 1961, n. 830

In vigore dal 14 set 1961
Sospensione della contribuzione volontaria per un periodo superiore a sei mesi In caso di sospensione del versamento dei contributi, per un periodo superiore a sei mesi, da parte degli iscritti volontari che non abbiano conseguito diritto alla pensione a carico del Fondo e che non si trovino nelle condizioni previste dall' si applicano le disposizioni del successivo . Le stesse norme si applicano nei confronti degli iscritti che, per un periodo superiore a sei mesi, abbiano versato il contributo al Fondo in misura inferiore a quella dovuta a norma della presente legge.
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