Art. 34
LEGGE 28 luglio 1961, n. 830
In vigore dal 14 set 1961
Pensione di invalidità agli iscritti volontari:
stato invalidante
L'iscritto volontario si considera invalido quando ricorrano gli estremi per il riconoscimento della invalidità previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Ai fini dell'accertamento della invalidità, si applicano le disposizioni contenute nell' della presente legge.
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