Art. 38

LEGGE 28 luglio 1961, n. 830

In vigore dal 14 set 1961
Entrata in vigore ed abrogazioni Le norme contenute nella presente legge hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, salvo quanto disposto dai precedenti . È abrogata qualsiasi altra disposizione che risulti in contrasto con quelle contenute nella presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO - SPATARO TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;830#art-38

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