Art. 27
LEGGE 28 luglio 1961, n. 830
In vigore dal 14 set 1961
Adeguamento della contribuzione volontaria da parte degli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano sospeso il versamento dei contributi.
Gli iscritti volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, che non abbiano sospeso il versamento dei contributi in applicazione dell', secondo comma, del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, hanno facoltà di chiedere l'applicazione, in loro favore, delle disposizioni di cui al precedente , facendone domanda, entro sei mesi dalla data stessa, a pena di decadenza.
In tal caso il contributo da versare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà perequato alla retribuzione pensionabile dell'agente in servizio alla data stessa, presso l'azienda di comune provenienza ed avente qualifica ed anzianità di grado corrispondenti a quelle che l'iscritto volontario aveva alla data di cessazione dal servizio.
Il mancato esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporta l'applicazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1958, n. 322.
Per gli iscritti volontari i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, possano far valere almeno 15 anni di contribuzione, si applicano le disposizioni di cui al successivo .
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