Art. 28
LEGGE 28 luglio 1961, n. 830
In vigore dal 14 set 1961
Norme per il pensionamento anticipato degli iscritti volontari
Gli iscritti volontari che abbiano raggiunto i 55 anni di età ed abbiano contribuito al Fondo per almeno 20 anni possono conseguire anticipatamente la pensione purchè versino all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in unica soluzione, il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento del 60° anno di età.
La pensione da liquidarsi ai sensi del presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Il versamento della somma corrispondente all'onere di cui al primo comma del presente articolo deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data in cui l'Istituto ne ha fatto richiesta.
Gli del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, e 15 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, continuano ad avere vigore per coloro che risultino iscritti volontari al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni
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