Art. 7

LEGGE 28 luglio 1961, n. 723

In vigore dal 25 ago 1961
Le tabelle di cui ai quadri 9, 27, 47 e 67 annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nonchè le tabelle A, B e C allegate alla legge 19 luglio 1957, n. 588, sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. I posti recati in aumento nella qualifica di ispettore generale e sovrintendente riassorbono altrettanti posti in soprannumero che per la qualifica stessa, sono conferiti ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928. Il personale del ruolo del ragionieri degli Archivi notarili di cui al quadro 27 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e alla tabella C allegata alla legge 19 luglio 1957, n. 588, è inquadrato nel ruolo dei segretari di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nella qualifica corrispondente conservando a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza.
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