Art. 8

LEGGE 28 luglio 1961, n. 723

In vigore dal 25 ago 1961
Il limite massimo del compenso previsto dall'articolo 45 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, è elevato ai nove decimi dei proventi riscossi per i diritti di scritturazione di cui agli articoli 28, 40 e 41 della citata legge n. 1158. Il capoverso del predetto articolo 45 è abrogato.
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