Art. 10

LEGGE 28 luglio 1961, n. 723

In vigore dal 25 ago 1961
Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con ulteriori stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili, tratti dal fondo dei sopravanzi. La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - GONELLA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;723#art-10

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