Art. 6
LEGGE 28 luglio 1961, n. 723
In vigore dal 25 ago 1961
L' della legge 19 luglio 1957, n. 588, è sostituito dal seguente:
"Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e tecnici sono assegnati all'Ufficio centrale degli Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia quarantuno impiegati, appartenenti ai ruoli del personale degli Archivi stessi, dei quali nove della carriera direttiva, otto della carriera di concetto, dodici della carriera esecutiva; otto della carriera ausiliaria e quattro della carriera ausiliaria tecnica.
Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre Amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.
Alla direzione del predetto Ufficio centrale è preposto un ispettore generale capo che esercita anche le funzioni di capo del personale degli Archivi notarili".
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