Art. 2
LEGGE 28 luglio 1961, n. 723
In vigore dal 25 ago 1961
Alla direzione degli Archivi notarili distrettuali di Torino, Milano, Roma e Napoli sono assegnati funzionari aventi la qualifica di sovrintendente, equiparata a quella di ispettore generale.
La direzione degli altri Archivi, che hanno competenza per i distretti ai quali la tabella prevista dall' della legge 16 febbraio 1913, n. 89, assegna almeno cinquanta sedi notarili, è affidata a conservatori capi.
I conservatori capi possono altresì essere assegnati in numero non superiore a due unità all'ufficio centrale e, in sottordine, agli Archivi di cui al primo comma, in ragione di non più di una unità per ciascun Archivio.
Qualora alla direzione degli Archivi contemplati nei precedenti commi, non possano essere destinati funzionari in possesso della prescritta qualifica, la direzione stessa verrà affidata a funzionari della qualifica immediatamente inferiore che abbiano dato prova di distinta capacità, di cospicuo rendimento e di spiccate attitudini direttive.
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