Art. 9

LEGGE 19 luglio 1961, n. 1012

In vigore dal 24 ott 1961
Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce il numero dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, amministrativo e subalterno delle scuole con lingua di insegnamento slovena, in base alle norme generali vigenti nonchè alle disposizioni della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
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