Art. 3

LEGGE 19 luglio 1961, n. 1012

In vigore dal 24 ott 1961
Nelle scuole elementari e secondarie con lingua di insegnamento slovena è obbligatorio lo studio della lingua italiana. Alle cattedre di lingua italiana nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena possono essere assegnati professori di ruolo o incaricati delle corrispondenti scuole italiane, aventi piena conoscenza della lingua slovena da accertarsi mediante apposita prova.
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