Art. 8

LEGGE 19 luglio 1961, n. 1012

In vigore dal 24 ott 1961
Ai diplomi ed ai certificati degli studi compiuti nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena viene riconosciuta, a tutti gli effetti, la stessa validità dei diplomi e dei certificati delle corrispondenti scuole statali con lingua di insegnamento italiana.
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