Art. 4
LEGGE 19 luglio 1961, n. 1012
In vigore dal 23 mar 2001
Gli orari ed i programmi di insegnamento e di esame per ciascun tipo di scuola ed istituto con lingua di insegnamento slovena sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione
sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena
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