Art. 6
LEGGE 19 luglio 1961, n. 1012
In vigore dal 24 ott 1961
Per il servizio di vigilanza e ispettivo sulle scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena, i provveditori agli studi di Gorizia e di Trieste si avvalgono di personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena.
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